I nostri amici a 4 zampe

Circolare 14 maggio 2001, n. 6

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veryforever
CAT_IMG Posted on 6/10/2009, 17:41




“Applicazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”
(G.U. 23 giugno 2001, n. 144, Serie Generale)

(Si omettono i destinatari)

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in attuazione della direttiva 86/609/CEE del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, ha profondamente modificato le regole sull`utilizzazione degli animali nella sperimentazione.
Tale decreto è in perfetta coerenza con le norme penali vigenti, laddove è attribuito carattere di eccezionalità a tutto il sistema delle disposizioni che rendono lecita la sperimentazione animale. La normativa che deroga la tutela ed il benessere animale è confinata entro limiti e condizioni ben definite fuori dalle quali si configura l`illecito penale.
Le difficoltà applicative, legate alle numerose innovazioni dello stesso decreto legislativo, hanno reso necessaria l`emanazione di alcune circolari: circolare n. 32 del 26 agosto 1992, circolare n. 17 del 5 maggio 1993, circolare n. 18 del 5 maggio 1993, circolare n. 8 del 22 aprile 1994, circolare 11 marzo 1999 n. 600.10/24495/SP/4439 del 11 marzo 1999.
Tra gli obiettivi prioritari ed irrinunciabili del decreto legislativo n. 116 del 1992, relativamente ai quali è richiesta una particolare attenzione agli utilizzatori degli animali destinati alla ricerca, risultano:
a) la tutela del benessere degli animali destinati alla sperimentazione anche attraverso la verifica e l`ottimizzazione dei requisiti degli ambienti di stabulazione;
b) l`applicazione dell`anestesia generale o locale su tutti gli animali sottoposti ad esperimenti;
c) la riduzione del numero di animali utilizzati o da utilizzare nella sperimentazione, anche attraverso la verifica preliminare dell`esistenza di metodi sperimentali alternativi all`utilizzazione degli animali;
d) l`utilizzazione nella sperimentazione della specie animale con il più basso sviluppo neurologico;
e) la richiesta delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 116 del 1992, articoli 12, 8 e 9, soltanto nei casi di assoluta necessità e con l`impegno di osservare le regole previste dal decreto stesso;
f) la rigida attuazione del disposto secondo cui un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti;
g) gli obiettivi sopra enunciati nei punti a)-f) valgono particolarmente anche per l`utilizzo di animali a scopo didattico, disciplinato dal punto 3 dell`articolo 8 del D.Lgs. in argomento. Pertanto si ritiene di dovere insistere sulla necessità che qualunque richiesta di utilizzo di animali a scopo didattico sia preceduta da un`attenta e documentata ricerca bibliografica, in ordine ai metodi alternativi, effettuata dall`Istituto interessato e basata sui più moderni sistemi di comunicazione, ivi compreso "Internet". Ove possibile si raccomanda l`utilizzazione dell`animale morto anziché dello stesso anestetizzato;
h) il rispetto delle condizioni previste nella "Nota" alla tabella 6 dell`allegato II (articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 1992) nella quale è detto: «La permanenza di gatti nelle gabbie dovrebbe essere rigorosamente limitata» e nella "Nota" alla tabella 7 del medesimo allegato nella quale è detto: «I cani non dovrebbero rimanere in gabbia più a lungo di quanto strettamente necessario ai fini dell`esperimento»;
i) l`applicazione della facoltà conferita al medico veterinario, ai sensi dell`art. 6, comma 4, del più volte citato decreto, di assumere la decisione di mantenere in vita gli animali al termine della sperimentazione, con conseguente applicazione dell`istituto dell`affidamento in adozione, sempre che le condizioni di salute degli animali lo consentano e allorquando pervengano richieste di affido in adozione da parte di associazioni animaliste, di privati o di comuni;
l) l`invio dei dati contenuti nei registri in cui sono annotati tutti gli animali utilizzati nella sperimentazione, ai fini di consentire un`esatta valutazione dell`utilizzazione degli animali nella ricerca, che risulti perfettamente giustificata relativamente alle reali necessità nonché al fine di potere corrispondere alle richieste di reciproche informazioni sull`argomento anche a livello internazionale e comunitario.
Si rende, tra l`altro, opportuno definire compiutamente la portata dell`espressione "possono essere" dell`articolo 4 del decreto in argomento, che è da intendersi nel senso che debbono porsi in essere tutte le procedure per l`attuazione positiva dell`articolo stesso. Di conseguenza in ogni attività di ricerca deve essere dimostrata l`impossibilità di ricorrere ad altri metodi scientificamente validi alternativi all`impiego di animali.
Si conferma pertanto che a quest`ultimo aspetto menzionato, anche nel corrente anno 2001 sarà dedicata una particolare e vigile attenzione da parte degli uffici competenti: Ufficio X della Direzione generale alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria e Servizio qualità della sicurezza per la sperimentazione animale dell`Istituto Superiore di Sanità. Al riguardo saranno oggetto di attento esame le segnalazioni tecniche che perverranno dal mondo della ricerca e/o dalle organizzazioni animaliste.

Il Ministro
Veronesi

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