I nostri amici a 4 zampe

Animali in condominio istruzioni per la convivenza

« Older   Newer »
  Share  
CAT_IMG Posted on 30/8/2012, 10:33
Avatar

Advanced Member
------

Group:
Admin
Posts:
6,166

Status:


good-family-dogs2

REGOLE E ACCORGIMENTI. Molte le chiamate che arrivano alla Lav da parte di amministratori e proprietari. Non esiste il divieto di tenere cani e gatti a meno che non sia sancito nel contratto. L'abbaiare non è considerato disturbo alla quiete


Animali in condominio. Quanto spesso cani e gatti sono fonte di litigio nella già difficile convivenza all'interno di un palazzo, con gli amministratori chiamati a dirimere controversie in cui non sempre è facile capire dove sta la ragione e dove il torto. Lo conferma la Lav di Verona, interpellata di continuo sia dai proprietari degli animali che dagli stessi amministratori per le mille questioni che possono nascere dalla detenzione di animali in appartamento.


Proprio per questo l'associazione ha deciso di approntare una pagina sul suo sito, riunendovi tutte quelle norme del codice civile e alle sentenze che regolano la materia: uno strumento utile a cui ciascuno può ricorrere quando si trova in difficoltà.
«Sulla questione va chiarito prima di tutto un punto fondamentale: non si può vietare a chi abita in condominio di vivere con un cane solo perchè la sua presenza non è gradita: chi agisce in giudizio deve dimostrare che l'animale turba la quiete o compromette l'igiene della collettività», spiegano alla Lav. «Non bisogna dunque lasciarsi intimorire dall'intolleranza dei vicini e dai loro tentativi di far allontanare il cane o il gatto. Solo nel caso che all'atto dell'acquisto o della locazione sia menzionata l'esistenza di un regolamento con esplicito divieto di detenere animali (per avere efficacia vincolante il regolamento deve essere menzionato e accettato negli atti di acquisto e locazione), può essere imposto l'allontanamento dell'animale dal giudice o dall'autorità sanitaria».



Altro punto, in apparenza forse banale ma fonte di tante discussione, è l'utilizzo dell'ascensore o delle scale condominiali. «Il diritto al loro uso», spiegano ancora alla Lav, «a meno di non aver sottoscritto un contratto che vieti di accogliere animali nella propria abitazione, non può essere limitato dal regolamento. Neppure una decisione autonoma dell'amministratore di istituire divieti in parti comuni dello stabile può essere considerata valida. Sono però sanzionabili le condotte che che provocano danni ai beni altrui e alle parti comuni. Ma qui si tratta di civile convivenza.


E quando il cane abbaia? Se è vero che per una convivenza «pacifica» è buona norma evitare di circondarsi di un gruppo di amici non umani tanto numeroso da rendere poi difficile la gestione in termini di cura e pulizia, è altrettanto vero che l'abbaiare, di per sè, non può essere considerato disturbo alla quiete «fino a quando le lamentele non vengono avanzate da un gruppo indeterminato di persone». Lo sancisce la sentenza 1349 della Corte di Cassazione del 6 marzo 2000, là dove afferma che «se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma ad averne fastidio è solo il vicino di casa, è inutile querelare il padrone per disturbo alla quiete pubblica, in quanto il disturbo coinvolge un solo nucleo familiare».


Abbaiare non è reato, dunque. Ma non dimentichiamoci che se fido abbaia insistentemente soprattutto in nostra assenza, forse vuol dire che intende comunicarci che qualcosa non va e che ha bisogno comunque di attenzioni: dobbiamo preoccuparci non dei vicini, ma di lui.

Fonte: L'arena.it
e qui:
I nostri amici a 4 zampe
 
Web   Top
0 replies since 30/8/2012, 10:33   14 views
  Share